Proroga contratti Covid scuola. C'è il via libera del governo. Ma solo per docenti

Proroga contratti Covid scuola. C’è il via libera del governo. Ma solo per docenti

Attualità Notizie/Cronaca

Proroga contratti Covid scuola il governo, al termine della riunione del Consiglio dei Ministri per l’approvazione del documento di programmazione del bilancio, ha approvato l’estensione dei contratti a tempo determinato firmati dagli insegnanti durante l’emergenza Covid-19 fino a giugno

Proroga contratti Covid scuola per il personale scolastico era una misura attesa e desiderata dai sindacati. Le supplenze riguardano, sia il personale docente che quello Ata. Il comunicato del governo, però, parla solo di “insegnanti”, per questo dobbiamo attendere specifica ufficiale del Ministero dell’Istruzione in merito alla nota emessa da Palazzo Chigi dopo la riunione del Consiglio dei Ministri. La misura non è stata ancora approvata dal Parlamento, prima del 30 dicembre, però, arriverà la proroga fino a giugno dei contratti Covid, vista la volontà del governo di andare in questa direzione.

Proroga contratti Covid scuola fino al 30 giugno?

I sindacati e diverse forze politiche, hanno chiesto la proroga dei contrati fino al termine delle attività didattiche ovvero fino al 30 giugno 2022. Questo punto resta in sospeso al momento: nel comunicato si legge un generico “fino a giugno”.

Supplenze temporanee e gli effetti di chi decide di rinunciare alla proroga.

Le supplenze sono temporanee, le nomine avvengono da graduatorie di istituto per gli insegnanti e da graduatorie di terza fascia per il personale ATA.

Gli effetti previsti per rinuncia alla proroga contrattuale per le supplenze conferite sulla base delle graduatorie di istituto:

  • La rinuncia alla proroga per i docenti comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento (art. 14 Om 60/2020).
  • La rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga o conferma, per gli ATA non comporta invece alcun effetto (art. 7 Dm 430/2000).

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