Tessere di libera circolazione. In Molise, causa Covid, prorogate al 31 luglio

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Emergenza COVID-19, la Regione Molise proroga i termini per il rinnovo delle tessere di libera circolazione. Niro: anche in momenti difficili come quelli che viviamo non viene meno la nostra attenzione nei confronti dei molisani

(UMDI-UNMONDODITALIANI) A seguito del perdurare dell’emergenza COVID-19 l’Assessorato ai Trasporti e Mobilità della Regione Molise, guidato da Vincenzo Niro, ha deciso di prorogare i termini per il rinnovo delle tessere di libera circolazione per il trasporto pubblico locale, già rilasciate nel corso dell’anno 2019, a tutto il 31 luglio 2020. Anche in momenti difficili come quelli che stiamo vivendo, dichiara l’Assessore Niro, il nostro impegno istituzionale, come Regione Molise, è rivolto a non lasciare indietro nessuno, a partire dalle categorie più deboli come quelle che beneficiano del servizio di trasporto gratuito. Una proroga pronta da alcune settimane, al fine di evitare disagi agli utenti, ma che a causa degli spiacevoli e ben noti inconvenienti, legati al COVID-19, che hanno interessato anche il direttore del servizio trasporti ha subito un comprensibile ritardo nell’invio della comunicazione.

Evitare spostamenti non urgenti

Voglio ribadire che è fondamentale evitare gli spostamenti non urgenti e soprattutto quelli non motivati adeguatamente, condotte passibili di sanzioni amministrative, ma era altrettanto importante dare un riscontro immediato ai molisani che usufruiscono di questa agevolazione. Una proroga dei termini per il rinnovo al 31 luglio è stata necessaria per evitare gli eventuali disagi agli utenti che sarebbero stati costretti a recarsi presso le strutture pubbliche per provvedere alle relative richieste. L’avvio delle procedure per la proroga dei termini per il rinnovo delle tessere di libera circolazione è stata comunicata dal Direttore del IV Dipartimento, l’architetto Brasiello, a tutte le ditte esercenti il servizio di Trasporto Pubblico Locale e ai Comuni della Regione. Anche in questo caso – conclude Niro – la struttura regionale, a cui va il mio personale ringraziamento, ha assicurato il proprio supporto al servizio dei cittadini, che invito a comunicarci tempestivamente eventuali disservizi che dovessero verificarsi. Le tessere di libera circolazione sono rilasciate dalla Regione Molise su richiesta dei Comuni, ai quali gli aventi diritto devono presentare la domanda, corredata dalla documentazione attestante i requisiti previsti dalla Legge regionale 19/1984 per ottenere tali benefici, sia per quel che riguarda i rinnovi, sia per le nuove emissioni.

Art. 28: LIBERA CIRCOLAZIONE

Alle imprese concessionarie e’ fatto divieto di rilasciare biglietti o abbonamenti gratuiti di viaggio sulle linee da esse gestite.Hanno diritto a fruire della libera circolazione sugli autobus adibiti a servizi pubblici di linea di interesse regionale o comunale:

a) i funzionari addetti alla vigilanza dell’Assessorato regionale ai Trasporti e degli altri Enti concedenti, muniti di apposita tessera di servizio rilasciata dalle rispettive Amministrazioni;

b) gli appartenenti alle Forze di Polizia nonche’ i militari delle Forze Armate in servizio di pubblica sicurezza;c) i titolari di tessera di vigilanza e libera circolazione rilasciata dallo Stato per le linee automobilistiche;d) coloro che esplicano compiti di servizio attivo su disposizioni dei gestori, limitatamente ai propri servizi.I documenti di libera circolazione rilasciati per compiti di controllo e vigilanza, fatta eccezione per quelli rilasciati dal Ministero dei Trasporti Direzione Generale MCTC, nonche’ per quelli rilasciata ai sensi della lettera d) del presente articolo devono essere annualmente vidimati dalla Regione.Sono ammesse le agevolazioni di viaggio previste dall’art. 34 – comma I – dell’allegato A) al RD n. 148/1931 per gli agenti e le loro famiglie, dipendenti di aziende soggette alle norme dell’equo trattamento.La concessione delle agevolazioni avviene con le modalita’ stabilite dall’ultimo comma dell’art. 34 del citato RD n. 148/1931. Restano confermate, inoltre, le disposizioni di cui all’art. 13, ultimo comma, della legge regionale 25 marzo 1981, n. 6.

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