IMU: esonerati pensionati iscritti all’AIRE, ridotte TASI E TARI. Segnalatelo ai comuni

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Il Sen. Claudio Micheloni ci tiene a precisare le nuove normative riguardo il pagamento dell’IMU, TASI e TARI dei pensionati iscritti all’AIRE. Leggi che non sono state recepite da molti comuni, date le diverse segnalazioni da parte dei cittadini. Di seguito i riferimenti normativi in proposito.

(ITM – UNMONDODITALIANI) Dal 1° gennaio 2015, per i cittadini italiani iscritti all’AIRE e pensionati nei rispettivi paesi di residenza l’IMU sarà modificata. La loro abitazione in Italia (una sola unità immobiliare) sarà considerata prima casa, purché non risulti locata o in comodato d’uso. Sempre limitatamente ai pensionati, anche le imposte comunali Tari e Tasi saranno applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Dalle molte segnalazioni, sembrerebbe che diversi comuni non hanno ancora recepito questi importanti cambiamenti legislativi che riguardano numerosi italiani residenti all’estero. Per questo motivo, il Sen. Claudio Micheloni ci tiene a chiarire con i riferimenti normativi che ne decretano l’applicazione.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 marzo 2014, n. 47

Testo del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 73 del 28 marzo 2014), coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80 recante: “Misure urgenti per l’emergenza abitativa”

(GU n.121 del 27-5-2014) Vigente al: 27-5-2014

Art. 9-bis

IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all’estero

1. All’art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214;

«A partire dall’anno 2015 e’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare  posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso».

2. Sull’unita’ immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei Comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014 allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

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