Agricoltura salva in Molise. Ordinanza Covid del presidente Toma riapre le porte agli spostamenti

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Il presidente della Giunta regionale, Donato Toma ha emanato nuova ordinanza che permette lo spostamento sul territorio nel proprio comune e verso altri comuni solo per lo svolgimento delle attività agricole, destinate all’autoconsumo familiare con delle determinate condizioni da seguire per evitare il contagio di Covid- 19.

(UMDI – UNMONDODITALIANI) Il Presidente della Giunta regionale, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza, dopo aver preso atto delle varie misure restrittive manate su tutto il territorio nazionale per via dell’emergenza Covid-19. Il presidente Toma, considerato che nell’ambito del territorio, della regione Molise, è molto diffusa l’attività di coltivazione agricola e di allevamento di animali destinati all’autoconsumo familiare, che costituiscono un’estrinsecazione del diritto alla libertà alimentare, annoverabile alla pari del diritto alla salute tra i diritti inviolabili dell’individuo, la cui limitazione deve necessariamente trovare la sua fonte in una espressa disposizione di legge, ha deciso di concedere lo spostamento all’interno del proprio comune o verso altri comuni per tali motivazioni. A patto che tutto ciò avvenga nel pieno rispetto delle norme contenute nel DPCM del 10 aprile 2020, per contenere la diffusione del virus, seguendo determinate condizioni.

LE CONDIZINI DELLA NUOVA ORDINANZA

Il presidente della Giunta della regione Molise, ha concesso lo spostamento all’interno del proprio comune o verso altri comuni per lo svolgimento delle attività agricole destinate all’autoconsumo familiare, le condizioni da rispettare prevedono che lo spostamento non avvengano più di una volta al giorno; che sia effettuato da massimo due componenti per nucleo familiare; che le attività da svolgere siano limitate a quelle necessarie alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali allevati, consistenti nelle minime, ma indispensabili, operazioni colturali che la stagione impone ovvero per accudire gli animali allevati. Inoltre, in sede di controllo da parte degli organi di polizia è fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di dichiarare i dati identificativi del terreno oggetto dellee attività agricole e gli estremi del titolo che ne legittimano l’utilizzo. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia fino al 3 maggio 2020 e, comunque, fino alla vigenza delle misure adottate con il D.P.C.M. del 10 aprile 2020. Il mancato rispetto delle misure imposte con la presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 400,00 a € 3.000,00, aumentata fino ad un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 4 del del decreto-legge 25 marzo 2020. La presente ordinanza è comunicata ai Prefetti di Campobasso e di Isernia e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, avendo il presente provvedimento anche valenza di proposta di adozione di conforme D.P.C.M., ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

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